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Custodia, comodato e deposito

CUSTODIA, COMODATO E DEPOSITO

Su proposta del Soprintendente archivistico il Ministero ha facoltà di fare trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti (Archivi di Stato) archivi pubblici e privati dichiarati per garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione1

Inoltre il Ministero, sempre dietro impulso del Soprintendente, ha facoltà di disporre a spese dell’ente pubblico il deposito coattivo negli Archivi di Stato competenti delle sezioni separate di archivioovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata.2

I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni pubbliche possono ricevere in comodato dai privati proprietari3 o in deposito dagli enti pubblici4, previo assenso della competente Direzione Generale Archivi – Servizio II, archivi al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività.

Procedura per il comodato o il deposito di documenti o di un archivio

  • Richiesta indirizzata alla Soprintendenza da parte del privato o dell’Ente proprietario, corredata  della dichiarazione di voler dare in comodato o in deposito il proprio archivio e della descrizione o elenco di consistenza dell’archivio stesso;
  • Parere del direttore dell’Istituto ricevente;
  • Redazione di una bozza di convenzione fra le parti;
  • Trasmissione della richiesta alla Direzione Generale Archivi – Servizio II con parere della Soprintendenza e del direttore dell’Istituto ricevente corredato di un elenco di consistenza dell’archivio;
  • Provvedimento autorizzativo della Direzione Generale Archivi;
  • Stipula della convenzione di comodato tra il privato proprietario e l’Istituto ricevente o di deposito fra l’Ente proprietario e l’Istituto ricevente.

Approfondimento normativo

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024, 17:12