Prestito per mostre ed esposizioni
PRESTITO PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI MOSTRE IN ITALIA È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale: degli archivi e dei singoli documenti delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; degli archivi e dei singoli documenti appartenenti a privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante1 Il provvedimento autorizzativo del prestito spetta al Soprintendente su delega del Direttore generale archivi2.
PRESTITO PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI
MOSTRE IN ITALIA
È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale:
- degli archivi e dei singoli documenti delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
- degli archivi e dei singoli documenti appartenenti a privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante1
Il provvedimento autorizzativo del prestito spetta al Soprintendente su delega del Direttore generale archivi2. Il prestatore deve presentare alla Soprintendenza formale richiesta almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione allegando:
- Scheda conservativa debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ovvero dal dirigente del settore responsabile della gestione dell’archivio, o dal privato;
- Facility report della sede espositiva da compilarsi a cura dell’organizzatore e nel quale deve essere indicato il responsabile della custodia dei documenti in prestito;
- Progetto scientifico della mostra;
- Copia della polizza assicurativa stipulata. L’assicurazione dei documenti deve intendersi nella formula da “chiodo a chiodo”.
L’ente organizzatore deve garantire ai documenti che temporaneamente ospita idonee condizioni di sicurezza e conservazione durante l’imballaggio, il trasporto e l’esposizione, stipulando la polizza assicurativa nel rispetto delle condizioni fissate dal prestatore.3
Il Soprintendente rilascerà la prevista autorizzazione entro i 90 giorni successivi alla ricezione della richiesta.4
Al termine della manifestazione espositiva il proprietario o possessore dei documenti deve comunicare l’avvenuta riconsegna alla sede di provenienza.
MOSTRE ALL’ESTERO
La richiesta di autorizzazione al prestito e all’uscita temporanea dal territorio della Repubblica o all’esportazione temporanea dal territorio dell’Unione Europea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale dei documenti degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dei privati dichiarati di interesse culturale o che comunque presentino interesse culturale deve essere inviata alla Soprintendenza da parte del prestatore almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione5, allegando:
- Scheda conservativa debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente ovvero dal dirigente del settore responsabile della gestione dell’archivio, o dal privato;
- Facility report da compilarsi a cura dell’organizzatore (Facility report english). Nel Facility report deve essere indicato il responsabile della custodia dei documenti all’estero;
- Progetto scientifico della mostra;
- Copia della polizza assicurativa stipulata. L’assicurazione dei documenti deve intendersi nella formula da “chiodo a chiodo”. L’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione del rischio da parte dello Stato, per le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici 6
La Soprintendenza cura l’istruttoria e trasmette la richiesta, corredata del proprio parere, alla Direzione Generale Archivi.
Contestualmente la Soprintendenza invia la pratica all’Ufficio Esportazione competente per territorio e dove sono state costituite apposite Commissioni formate anche da archivisti, chiedendo di procedere al rilascio dell’attestato di circolazione temporanea ex art. 71 del d.lgs. 42/2004 o della licenza di esportazione temporanea ex art. 74 del d.lgs. 42/2004.
Di conseguenza, ottenuta l’autorizzazione, l’interessato presenta denuncia all’Ufficio Esportazione competente per territorio.
Dell’avvenuto rientro in Italia e della restituzione e ricollocazione dei documenti nel fondo di appartenenza deve essere data comunicazione alla Soprintendenza.
Riferimenti normativi d.lgs. n. 42/2004, artt. 48, 66, 74
Ultimo aggiornamento
28 Maggio 2024, 16:59