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Restauro

RESTAURO

L’autorizzazione al restauro è necessaria per i beni archivistici che si trovano in stato di conservazione precario a causa delle inidonee modalità di conservazione, a causa di reiterato utilizzo degli stessi o a seguito di eventi calamitosi.

Alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” si dovrà allegare il progetto, redatto secondo la scheda-progetto dal restauratore abilitato ad intervenire nel settore, di cui all’art. 182, comma 1 bis del citato D. Lgs. n. 42/2004. (1)

La Soprintendenza può visionare il materiale documentario che si intende restaurare preliminarmente alla richiesta di autorizzazione ed emettere prescrizioni nel caso in cui gli interventi proposti o i prodotti che da utilizzare non siano compatibili con quanto stabilito dal Capitolato Speciale Tecnico tipo per il restauro dei documenti predisposto dall’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL).

In sede di autorizzazione il Soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso, ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Il procedimento ha una durata di 180 giorni e si conclude con la verifica dei lavori e l’attestazione del buon esito dell’intervento, svolto in conformità al progetto approvato dalla Soprintendenza.

Approfondimento normativo

Il Laboratorio di restauro sul sito dell’ICPAL.

Scheda progetto restauro

Capitolato speciale tecnico tipo

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024, 17:19