Restauro
RESTAURO L’autorizzazione al restauro è necessaria per i beni archivistici che si trovano in stato di conservazione precario a causa delle inidonee modalità di conservazione, a causa di reiterato utilizzo degli stessi o a seguito di eventi calamitosi.
RESTAURO
L’autorizzazione al restauro è necessaria per i beni archivistici che si trovano in stato di conservazione precario a causa delle inidonee modalità di conservazione, a causa di reiterato utilizzo degli stessi o a seguito di eventi calamitosi.
Alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” si dovrà allegare il progetto, redatto secondo la scheda-progetto dal restauratore abilitato ad intervenire nel settore, di cui all’art. 182, comma 1 bis del citato D. Lgs. n. 42/2004. (1)
La Soprintendenza può visionare il materiale documentario che si intende restaurare preliminarmente alla richiesta di autorizzazione ed emettere prescrizioni nel caso in cui gli interventi proposti o i prodotti che da utilizzare non siano compatibili con quanto stabilito dal Capitolato Speciale Tecnico tipo per il restauro dei documenti predisposto dall’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL).
In sede di autorizzazione il Soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso, ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Il procedimento ha una durata di 180 giorni e si conclude con la verifica dei lavori e l’attestazione del buon esito dell’intervento, svolto in conformità al progetto approvato dalla Soprintendenza.
Il Laboratorio di restauro sul sito dell’ICPAL.
Ultimo aggiornamento
28 Maggio 2024, 17:19