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Valorizzazione

VALORIZZAZIONE

La valorizzazione del Patrimonio culturale è definita dall’ art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio  e  consiste nell’ esercizio delle funzioni e nella disciplina di tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale, assicurando a ogni tipo di pubblico le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.

La valorizzazione comprende altresì finalità educative in stretto collegamento con il Patrimonio per migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, la conservazione dei beni culturali stessi, compreso il paesaggio.

L’attività di valorizzazione, in base alla riforma costituzionale del 2001, è affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Il Codice dei beni culturali stabilisce che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguano il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, e lo stesso Codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione, mentre le regioni esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto di tali principi (art. 7  Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. n. 42/2004).

Il regolamento del Ministero, attribuisce alla Soprintendenza il compito di promuovere la conoscenza e la fruizione degli archivi e di sottoscrivere, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla Direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione” (art. 44, comma 2, lettera m del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169) .

Tutti gli interventi di valorizzazione devono essere effettuati in forme compatibili con la tutela e in modo da non pregiudicarne le fondamentali esigenze di conservazione.

“La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per i fini di pubblica fruizione.” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 3, comma 1)

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024, 17:49