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Dichiarazione dell’interesse culturale

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE CULTURALE

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante è l’atto formale mediante il quale un archivio o anche un singolo documento appartenente a soggetti privati entra a far parte del patrimonio culturale nazionale.

Il Soprintendente può avviare il procedimento per la dichiarazione anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone contestualmente comunicazione al proprietario, possessore o detentore dell’archivio o del singolo documento, il quale ha la possibilità, entro 80 giorni, di presentare alla Soprintendenza eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Durante tale periodo, i documenti sono comunque sottoposti, in via cautelare, alle norme di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il provvedimento emanato dal Soprintendente archivistico competente per territorioassoggetta quindi il privato proprietario, possessore o detentore dell’archivio o del singolo documento agli obblighi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione e fruizione dei beni culturali, e gli consente di ricevere contributi statali e agevolazioni fiscali per gli interventi conservativi.

La proprietà del bene culturale rimane del privato.

Avverso il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’archivio o del documento, entro 30 giorni dalla notifica, è ammesso il ricorso al Ministero per motivi di legittimità o di merito. Sull’eventuale ricorso decide la Direzione generale Archivi del Ministero 2 che è tenuta a esprimersi su di esso, entro 90 giorni.

È altresì possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Una volta formalizzata la dichiarazione ogni intervento su un archivio dichiarato (ordinamento, restauro, riproduzione, scarto, spostamento, prestito, trasferimento ad altre persone giuridiche) dovrà essere autorizzato dal Soprintendente3.  Solo nei casi di assoluta urgenza (per esempio per calamità naturali) possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni all’archivio, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza4.

Il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante è tenuto a:

  • consentire al Soprintendente, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere a ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dell’archivio5;
  • denunciare preventivamente al Soprintendente lo spostamento dell’archivio, se dipendente da mutamento di dimora o di sede 6;
  • garantire la conservazione dell’archivio e provvedere all’inventariazione della parte storica 7;
  • denunciare alla Soprintendenza, entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto, il trasferimento della proprietà o della detenzione dell’archivio 8;
  • permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti; in tal caso la Soprintendenza verifica che lo studioso non sia tra gli esclusi dalle sale di studio degli Archivi. 9

Peraltro il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante può essere ammesso a ricevere contributi statali10 e può usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge qualora abbia effettuato restauri o altri interventi conservativi regolarmente autorizzati.

In nessun caso il privato proprietario può:

  • smembrare l’archivio;11
  • far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l’archivio o i singoli documenti a esso appartenenti 12; è consentita soltanto l’uscita temporanea per manifestazioni, mostre o altri eventi di elevato interesse culturale previo rilascio dell’attestato di circolazione temporanea 13 o della licenza di esportazione temporanea14

Approfondimento normativo

Elenco delle dichiarazioni di interesse culturale di beni archivistici 

Si fornisce di seguito elenco delle dichiarazioni di interesse culturale di beni archivistici e librari conservati nella Regione Veneto e Trentino Alto Adige, emesse dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica o dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e suddivise per province di conservazione dei beni.

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

Provincia di Bolzano

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Trento

Provincia di Vicenza

Provincia di Verona

Repertorio degli archivi non in regione

 

 

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024, 16:55