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Commercio di documenti

COMMERCIO DI DOCUMENTI La normativa vigente sottopone il commercio di documenti di interesse storico alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, che possono avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

COMMERCIO DI DOCUMENTI

La normativa vigente sottopone il commercio di documenti di interesse storico alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, che possono avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

  • Chi esercita il commercio di cose antiche o usate tra cui “archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni”  (l’elenco si trova alla lett. A/allegato A del Codice dei beni culturali e del paesaggio), deve tenere aggiornato ed esibire, a richiesta del Soprintendente, il Registro di cose antiche ed usate previsto dall’art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 “Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e compilato secondo le modalità specificate con D.M. n. 95/2009.
  • Il Registro é tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentirne la consultazione in tempo reale. La Soprintendenza può richiedere l’esame diretto di alcuni materiali presenti nel Registro; in caso contrario, l’attestato di libera circolazione o di circolazione temporanea viene rilasciato, in modalità informatica, direttamente dall’Ufficio esportazione.
  • Anteriormente alla vendita (art.63, D.Lgs. n. 42/2004) vi è l’obbligo di comunicare alla Soprintendenza l’elenco dei documenti posti in vendita. È evidente interesse del venditore di comunicare con congruo anticipo l’elenco dei documenti posti in vendita, in modo tale da consentire alla Soprintendenza di compiere gli accertamenti necessari e sciogliere ogni eventuale dubbio relativo alla provenienza o commerciabilità dei beni.
  • La comunicazione di vendita è trasmessa in copia alla Soprintendenza dall’autorità locale di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto la Dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate da parte di chi intende esercitare il commercio.
  • Entro 90 giorni dalle comunicazioni obbligatorie di disponibilità in vendita, il Soprintendente può avviare per i documenti il procedimento di dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante.
  • Qualora l’attività commerciale abbia per oggetto documenti di pertinenza dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altro ente e istituto di cui è vietata l’alienazione in quanto beni del demanio pubblico, il Soprintendente provvede al loro recupero (art.63, co 4, D.Lgs. n. 42/2004).
  • Si invita chiunque venga a conoscenza dell’esistenza sul mercato antiquario di documenti di tale provenienza, anche solo presunta, a contattare questa Soprintendenza o il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri competente nel territorio in cui i beni si trovano.

ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI

  • I privati proprietari, possessori o detentori di archivi che acquisiscano documenti di presumibile interesse storico hanno l’obbligo di comunicarne l’elenco al Soprintendente entro 90 giorni dall’acquisizione.
  • In questi 90 giorni la Soprintendenza può avviare il procedimento di Dichiarazione di interesse culturale (art.63, co 5 D.Lgs. n. 42/2004).
  • Il Soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti conservati da privati e dei quali sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante nei modi e nelle forme previste dal Codice civile e dagli artt. 19 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 recante Norme relative all’ordinamento e al personale degli archivi di Stato.

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024, 17:12