Campo dei Frari, 3002 Venezia - 30125   
   041 0970150 - 0461 1780239
   Contatti

Commercio di documenti

COMMERCIO DI DOCUMENTI

La normativa vigente sottopone il commercio di documenti di interesse storico alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, che possono avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

  • Chi esercita il commercio di cose antiche o usate tra cui “archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni”  (l’elenco si trova alla lett. A/allegato A del Codice dei beni culturali e del paesaggio), deve tenere aggiornato ed esibire, a richiesta del Soprintendente, il Registro di cose antiche ed usate previsto dall’art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 “Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e compilato secondo le modalità specificate con D.M. n. 95/2009.
  • Il Registro é tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentirne la consultazione in tempo reale. La Soprintendenza può richiedere l’esame diretto di alcuni materiali presenti nel Registro; in caso contrario, l’attestato di libera circolazione o di circolazione temporanea viene rilasciato, in modalità informatica, direttamente dall’Ufficio esportazione.
  • Anteriormente alla vendita (art.63, D.Lgs. n. 42/2004) vi è l’obbligo di comunicare alla Soprintendenza l’elenco dei documenti posti in vendita. È evidente interesse del venditore di comunicare con congruo anticipo l’elenco dei documenti posti in vendita, in modo tale da consentire alla Soprintendenza di compiere gli accertamenti necessari e sciogliere ogni eventuale dubbio relativo alla provenienza o commerciabilità dei beni.
  • La comunicazione di vendita è trasmessa in copia alla Soprintendenza dall’autorità locale di Pubblica Sicurezza dopo aver ricevuto la Dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate da parte di chi intende esercitare il commercio.
  • Entro 90 giorni dalle comunicazioni obbligatorie di disponibilità in vendita, il Soprintendente può avviare per i documenti il procedimento di dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante.
  • Qualora l’attività commerciale abbia per oggetto documenti di pertinenza dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altro ente e istituto di cui è vietata l’alienazione in quanto beni del demanio pubblico, il Soprintendente provvede al loro recupero (art.63, co 4, D.Lgs. n. 42/2004).
  • Si invita chiunque venga a conoscenza dell’esistenza sul mercato antiquario di documenti di tale provenienza, anche solo presunta, a contattare questa Soprintendenza o il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri competente nel territorio in cui i beni si trovano.

ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI

  • I privati proprietari, possessori o detentori di archivi che acquisiscano documenti di presumibile interesse storico hanno l’obbligo di comunicarne l’elenco al Soprintendente entro 90 giorni dall’acquisizione.
  • In questi 90 giorni la Soprintendenza può avviare il procedimento di Dichiarazione di interesse culturale (art.63, co 5 D.Lgs. n. 42/2004).
  • Il Soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti conservati da privati e dei quali sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante nei modi e nelle forme previste dal Codice civile e dagli artt. 19 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 recante Norme relative all’ordinamento e al personale degli archivi di Stato.

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2024, 17:12