- i singoli documenti dichiarati di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, per i quali sia stata emessa la declaratoria di riservatezza dal Ministero dell’interno, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
- i documenti contenenti i dati sensibili e i dati giudiziari che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Per dati sensibili si intendono quelli idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale. Sono dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o a rivelare la qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale;
- i documenti contenenti i dati riguardanti la salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data.
L’eventuale autorizzazione alla consultazione di materiale di natura riservata o dichiarata tale è di competenza del Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura competente per territorio (la Soprintendenza è disponibile per assistenza ove necessario).
I privati proprietari possessori o detentori di archivi dichiarati di interesse culturale possono, inoltre, porre la condizione di non consultabilità per tutti o parte dei documenti dell’ultimo settantennio.
In ogni caso, i dati personali presenti negli archivi sono sottoposti alla normativa vigente, in particolare il Regolamento Ue 2016/679, noto come General Data Protection Regulation (GDPR).
Per un opportuno trattamento dei suddetti dati si rinvia alla Guida alla protezione dei dati personali per gli archivi, a cura dell’European Archives Group.