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Modulistica

MODULISTICA

In attuazione della Direttiva UE 2016/2102 (art. 4) e delle Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici AGID  in vigore dal 10 gennaio 2020, la Soprintendenza si impegna ad erogare servizi sempre più accessibili e usabili, nei riguardi dell’utenza, anche nella predisposizione della Modulistica relativa ai procedimenti di competenza.

Si riportano nel menù di sinistra i Moduli per le richieste degli utenti divisi nelle tre sezioni Moduli beni archivistici, Moduli beni librari e Moduli accesso civico, alcuni da scaricare in formato WORD e EXCEL e alcuni in formato PDF editabile, per la compilazione online e l’invio diretto in caso di firma digitale, oppure l’invio del modulo compilato e scaricato, in caso di firma analogica.

TEMPI DEI PROCEDIMENTI

Per i tempi dei procedimenti si veda la Tabella dei procedimenti amministrativi di tutela del patrimonio archivistico.

OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE

Chi accede agli archivi è tenuto all’osservanza delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, ai sensi dell’art. 20, c. 4, del d.lgs 101/2018; l’obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che gli archivi consultati siano dichiarati di interesse culturale.

LIMITI ALLA CONSULTAZIONE

Ai sensi degli artt. 122-127 del d.lgs 42/2004 sono sottratti alla consultazione:

  • i singoli documenti dichiarati di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, per i quali sia stata emessa la declaratoria di riservatezza dal Ministero dell’interno, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
  • i documenti contenenti i dati sensibili e i dati giudiziari che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Per dati sensibili si intendono quelli idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale. Sono dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o a rivelare la qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale;
  • i documenti contenenti i dati riguardanti la salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data.

L’eventuale autorizzazione alla consultazione di materiale di natura riservata o dichiarata tale è di competenza del Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura competente per territorio (la Soprintendenza è disponibile per assistenza ove necessario).

I privati proprietari possessori o detentori di archivi dichiarati di interesse culturale possono, inoltre, porre la condizione di non consultabilità per tutti o parte dei documenti dell’ultimo settantennio.

In ogni caso, i dati personali presenti negli archivi  sono sottoposti alla normativa vigente, in particolare il Regolamento Ue 2016/679, noto come General Data Protection Regulation (GDPR).

Per un opportuno trattamento dei suddetti dati si rinvia alla Guida alla protezione dei dati personali per gli archivi, a cura dell’European Archives Group.

Ultimo aggiornamento

6 Giugno 2024, 20:17