{"id":221,"date":"2023-12-06T08:47:13","date_gmt":"2023-12-06T07:47:13","guid":{"rendered":"http:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/?page_id=221"},"modified":"2024-09-03T08:42:30","modified_gmt":"2024-09-03T06:42:30","slug":"consultazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/?page_id=221","title":{"rendered":"Consultazione"},"content":{"rendered":"<p><strong>CONSULTAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>CONSULTAZIONE ARCHIVI STORICI DEGLI ENTI PUBBLICI<\/strong><\/span><\/p>\n<p>I documenti conservati negli\u00a0<strong>archivi storici<\/strong>\u00a0delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonch\u00e9 di ogni altro ente ed istituto pubblico\u00a0<strong>sono liberamente consultabili<\/strong>\u00a0<sup>1\u00a0<\/sup><strong>ad eccezione degli atti dichiarati riservati<\/strong>\u00a0dal Ministero dell\u2019Interno d\u2019intesa col Ministero della Cultura\u00a0<sup>2.<\/sup><\/p>\n<p><strong>La richiesta per la consultazione <\/strong>va inoltrata direttamente all\u2019ente\u00a0proprietario, che consente all\u2019interessato la consultazione dell\u2019archivio \u00a0secondo il proprio\u00a0<em>Regolamento della Sala di studio dell\u2019Archivio storico<\/em>\u00a0nel rispetto delle eccezioni e limitazioni disposte dalla avvenuta notifica della declaratoria di riservatezza.<\/p>\n<p>L\u2019intervento della Soprintendenza pu\u00f2 essere richiesto in caso di difficolt\u00e0 opposte alla consultazione.<\/p>\n<p>La Soprintendenza ha competenza sul rilascio del parere in caso di <strong>richiesta di consultazione di atti riservati\u00a0<\/strong>ex art. 123 del d.lgs. 42\/2004.<\/p>\n<p>Infatti\u00a0per scopi storici e documentati motivi di studio e di ricerca, il Ministro dell\u2019Interno pu\u00f2\u00a0autorizzare la consultazione dei documenti riservati\u00a0anche prima che siano trascorsi i termini della non consultabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per ottenere la relativa autorizzazione lo studioso deve inoltrare una <strong>richiesta alla Prefettura<\/strong> competente per territorio, che provveder\u00e0 ad acquisire il parere del Soprintendente archivistico<sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p>Si ricorda che i documenti per i quali \u00e8 autorizzata la consultazione\u00a0conservano il loro carattere riservato\u00a0e non possono essere utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>LIMITI DELLA CONSULTAZIONE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Ai sensi degli artt. 122-127 del d.lgs 42\/2004,\u00a0<strong>sono sottratti dalla consultazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>i singoli documenti dichiarati di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, per i quali sia stata emessa la declaratoria di riservatezza dal Ministero dell\u2019interno, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;<\/li>\n<li>i documenti contenenti i dati sensibili e i dati giudiziari che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Per dati sensibili si intendono quelli idonei a rivelare l\u2019origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l\u2019adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale. Sono dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o a rivelare la qualit\u00e0 di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale;<\/li>\n<li>i documenti contenenti i dati riguardanti la salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>CONSULTAZIONE ARCHIVI PRIVATI VIGILATI<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 127 del d.lgs. 42\/2004\u00a0<strong>i privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati\u00a0<\/strong>ai sensi dell\u2019art. 13\u00a0<strong>hanno l\u2019obbligo\u00a0<\/strong>di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalit\u00e0 concordate tra i privati stessi e il Soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.<\/p>\n<p>Sono\u00a0<strong>esclusi dalla consultazione i documenti dichiarati di carattere riservato<\/strong>\u00a0ai sensi dell\u2019art. 125.<\/p>\n<p>I\u00a0proprietari di archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, sia che conservino gli stessi archivi presso di s\u00e9, sia che li depositino negli Archivi di Stato o negli Archivi storici degli Enti pubblici o a questi li donino, li vendano, li lascino in legato,\u00a0possono stabilire\u00a0<strong>la non consultabilit\u00e0 dei documenti degli ultimi 70 anni<\/strong>, qualunque sia il loro contenuto. La disposizione non vale nei confronti dei depositanti, dei donanti e di qualsiasi altra persona da essi designata e per gli \u201caventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto\u201d.<\/p>\n<p>Si ricorda, infine, che \u201cqualora il titolare dei dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento,\u00a0<strong>i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all\u2019esercizio degli stessi diritti<\/strong>. Su richiesta del titolare medesimo pu\u00f2 essere disposto il\u00a0blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignit\u00e0, della riservatezza o dell\u2019identit\u00e0 personale dell\u2019interessato\u201d.<sup>\u00a04<\/sup><\/p>\n<p>Poich\u00e9 il trattamento di dati personali a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione \u00e8 riconosciuto come attivit\u00e0 di rilevante interesse pubblico,\u00a0<strong>non \u00e8 obbligatorio richiedere il consenso degli interessati<\/strong>. Tuttavia, gli studiosi che consultano archivi privati, anche non dichiarati di interesse storico particolarmente importante, devono attenersi alle\u00a0<strong><em>Regole deontologiche per il trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca\u00a0stori<\/em>ca.<\/strong><sup>5<\/sup><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>MODALITA&#8217; DI RICHIESTA DI CONSULTAZIONE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Lo studioso deve\u00a0<strong>presentare domanda\u00a0alla Soprintendenza<\/strong> utilizzando l\u2019apposito <a href=\"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Modello-richiesta-di-consultazione_compilabile_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modulo<\/a><a href=\"https:\/\/www.sab-vta.beniculturali.it\/moduli\/\">,<\/a>\u00a0dopo aver consultato previamente gli inventari degli archivi messi a disposizione da questa Soprintendenza.<\/p>\n<p>Alla richiesta deve essere allegata la\u00a0<strong>copia\u00a0<\/strong>(<strong>fronte e retro) del documento di riconoscimento<\/strong>\u00a0indicato nella domanda.<\/p>\n<p>Gli studenti universitari devono allegare alla richiesta di consultazione una\u00a0<strong>lettera di presentazione del professore che dirige la ricerca o la tesi di laurea.<\/strong>\u00a0Per ricerche a scopo di pubblicazione \u00e8 necessaria la\u00a0<strong>lettera di presentazione\u00a0del coordinatore della ricerca o dell\u2019editore<\/strong>\u00a0che pubblicher\u00e0 il volume o l\u2019articolo.<\/p>\n<p>Una volta verificato che non vi siano condizioni ostative alla consultazione, l\u2019Ufficio trasmette la domanda al proprietario dell\u2019archivio e, per conoscenza, allo studioso richiedente, con l\u2019invito a consentirne la consultazione.<\/p>\n<p>Il privato ha la possibilit\u00e0 di far consultare la documentazione o nel luogo di conservazione dell\u2019archivio, chiedendo eventualmente che la consultazione avvenga in presenza di un funzionario della Soprintendenza, o depositandola presso l\u2019Archivio di Stato competente o tramite riproduzione fotografica degli stessi documenti.<\/p>\n<p>Date e orari per la consultazione possono essere concordati direttamente dallo studioso con il proprietario o tramite la Soprintendenza.<\/p>\n<p>Per gli\u00a0<strong>archivi della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose<\/strong>\u00a0l\u2019autorizzazione deve essere richiesta direttamente ai rispettivi responsabili (si ricordi che nelle diocesi cattoliche l\u2019Ufficio Cultura svolge di solito funzioni analoghe a quelle della Soprintendenza archivistica nei confronti degli archivi delle parrocchie e di altri Enti ecclesiastici). Anche in questo caso l\u2019intervento della Soprintendenza pu\u00f2 essere richiesto in caso di difficolt\u00e0 opposte alla consultazione.<\/p>\n<p><strong>CASI DI ESCLUSIONE DALLA CONSULTAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>La consultazione degli archivi vigilati \u00e8 negata a coloro che compaiono nell\u2019elenco degli esclusi dalle sale di studio delle Biblioteche statali e degli Archivi di Stato a causa di procedimenti in corso per sospetta sottrazione o danneggiamento del patrimonio documentario. Inoltre, la consultazione pu\u00f2 essere temporaneamente sospesa:<\/p>\n<ul>\n<li>durante le operazioni di ordinamento, inventariazione o trasferimento degli archivi;<\/li>\n<li>per ristrutturazione dei locali utilizzati come depositi d\u2019archivio;<\/li>\n<li>per operazioni di salvataggio o restauro di documenti o di interi archivi;<\/li>\n<li>per fondati motivi personali dei proprietari degli archivi privati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>DECLARATORIA DI RISERVATEZZA<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019accertamento dell\u2019esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 del Codice dei beni culturali e del paesaggio \u00e8 effettuato dal Ministero dell\u2019Interno, d\u2019intesa col Ministero della Cultura\u00a0<sup>5<\/sup>.<\/p>\n<p>Dopo l\u2019istituzione, ex\u00a0decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, del Ministero per i beni culturali e ambientali, ora Ministero della Cultura, il Ministero dell\u2019Interno ha conservato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica\u00a030 dicembre 1975, n. 854 alcune attribuzioni in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Pertanto, in base al combinato disposto dagli artt. 4 del d.p.r. 854\/1975 e 30, comma 4 del d.lgs. 42\/2004, il Ministero dell\u2019Interno \u00e8 chiamato a decidere, sulla scorta degli inventari redatti e inviati dagli enti ed istituti pubblici e dai proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati, quali documenti siano da ritenersi di carattere riservato.<\/p>\n<p>Si ricorda che\u00a0<strong>tra gli obblighi conservativi<\/strong>\u00a0ai quali sono tenuti gli enti pubblici territoriali, tutti gli altri enti ed istituti pubblici nonch\u00e9 i proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati\u00a0vi \u00e8 la redazione <strong>dell\u2019inventario dei propri archivi storici<\/strong>, \u201ccostituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant\u2019anni\u201d. Una <strong>\u201ccopia degli inventari e dei relativi aggiornamenti&#8221; <\/strong>deve essere inviata alla Soprintendenza e al Ministero dell\u2019Interno per gli accertamenti di cui all\u2019art. 125, Codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/approfondimento-normativo-consultabilita_02-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Approfondimento normativo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONSULTAZIONE CONSULTAZIONE ARCHIVI STORICI DEGLI ENTI PUBBLICI I documenti conservati negli\u00a0archivi storici\u00a0delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonch\u00e9 di ogni altro ente ed istituto pubblico\u00a0sono liberamente consultabili\u00a01\u00a0ad eccezione degli atti dichiarati riservati\u00a0dal Ministero dell\u2019Interno d\u2019intesa col Ministero della Cultura\u00a02.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":97,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-221","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=221"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/221\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2590,"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/221\/revisions\/2590"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/97"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sab-vta.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}